L’ORDINE

I Principi Generali

  1. L’ingegnere deve esercitare la professione mantenendo una rigorosa condotta morale. La professione dell’ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato e costituisce attività di pubblico interesse.
    L’ingegnere è personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettività.
  2. Chiunque eserciti la professione di ingegnere, in Italia, anche se cittadino di altro Stato, è impegnato a rispettare e far rispettare il presente Codice
  3. Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.
  4. L’ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali.
    L’ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non aver adeguata potenzialità per l’adempimento degli impegni assunti.
  5. L’ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le possano svolgere.
    L’ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo.
    Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall’inizio della collaborazione.
  6. L’ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria abilità a soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione.
  7. L’ingegnere tenuto all’osservazione del segreto professionale, fatta eccezione per i casi di imminente pericolo per la pubblica o prevista incolumità e per gli altri casi previsti dalle leggi.

 

Sui rapporti con l’Ordine

  1. L’appartenenza dell’ingegnere all’ordine professionale comporta per lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine.
    Ogni ingegnere ha pertanto l’obbligo, se convocato dal Consiglio dell’Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.
  2. L’ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell’Ordine se assunte nell’esercizio delle relative competenze istituzionali.
    L’ingegnere pertanto, non dovrà partecipare a concorsi pubblici o privati (né come concorrente né come membro di commissioni esaminatrici o giudicatrici) qualora le condizioni del concorso siano state dichiarate inammissibili dall’Ordine ovvero siano palesemente lesive del decoro professionale.

 

Sui rapporti con i colleghi

  1. Ogni Ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà, correttezza, solidarietà e reciproco rispetto allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.
  2. Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di ingegnere.
  3. L’ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo che la Committenza abbia comunicato ai primi incaricati il definitivo esonero; dovrà informare per iscritto il o i professionisti a cui subentra e in situazioni controverse il Consiglio dell’Ordine relazionando a quest’ultimo sulle ragioni per cui ritiene plausibile la sostituzione.
  4. L’ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega deve informare il Presidente dell’Ordine appartenenza ed attenersi alle disposizioni ricevute.
    L’ingegnere incaricato di esprimere giudizi sull’operato di altri colleghi deve pronunciarsi soltanto dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari: i giudizi devono essere improntati alla massima obiettività ed esenti da critiche ingiustificate, valutazioni personali ed espressioni denigratorie. Anche più prudente e riservato deve essere il comportamento dell’ingegnere chiamato a proseguire un lavoro iniziato e, per qualsiasi motivo, interrotto da altri colleghi, nei riguardi dei colleghi medesimi.
  5. nei rapporti con professionisti non laureati quali ad esempio geometri, periti industriali, agrari, ecc., cui campi di attività entro i limiti stabiliti dalla legge, interferiscono parzialmente con quelli dell’ingegnere, questi dovrà essere in ogni caso che tali limiti vengano rispettati.
  6. L’Ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali come l’esaltazione delle proprie qualità a denigrazioni delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.
  7. l’ingegnere non deve attingere all’opera intellettuale dei colleghi con plagio consapevole.

 

Sui rapporti con il committente

  1. Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza.
  2. Fermi restando i principi enunciati nell’articolo precedente, l’ingegnere non deve peraltro subire la volontà del committente qualora questa contrasti con la funzione sociale della professione, ovvero comporti offesa al prestigio del professionista e della categoria, o infine ne possa sotto qualsiasi forma indurlo a compiere od avallare azioni professionalmente scorrette.
  3. L’ingegnere è tenuto al segreto professionale, non può quindi senza esplicita autorizzazione della committenza, a divulgare quanto sia venuto a conoscere nell’espletamento delle proprie prestazioni professionali.
  4. L’Ingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nel rispetto del presente codice, i contenuti e termini degli incarichi professionali conferitegli.
  5. L’Ingegnere è compensato per le proprie prestazioni professionali a norma delle vigenti tariffe che costituiscono minimi inderogabili, la cui osservanza è preciso dovere professionale, salvo per le sole eccezioni previste dalla legge.
  6. L’Ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti oltre a quelli dovutogli dal committente senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione dalla riscossione.
  7. L’Ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso sia interessato sopra materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori a lui commissionati, quando la natura e al presenza di tali rapporti possa ingenerare sospetto di parzialità o violazione di norme di etica.

 

Sui rapporti con la collettività e il territorio

  1. L’ingegnere che ricopre cariche pubbliche, sia politiche che amministrative, non deve avvalersi né direttamente né per interposta persona dei poteri e del prestigio che gliene possano derivare per conseguire profitti e vantaggi professionali.
  2. Le prestazioni professionali dell’Ingegnere saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salvaguardia della salute fisica dell’uomo.
  3. L’Ingegnere è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività cui appartiene e deve impegnarsi affinché gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignità.
  4. Nella propria attività l’ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano all’ambiente nel quale opera alterazioni che possono influire negativamente sull’equilibrio ecologico e alla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.
  5. Nella propria attività l’ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.

Ultimo aggiornamento

15 Maggio 2021, 11:39