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| del 14/1/2010 |
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Abrogazione del 2° comma dell'art. 44 della L.R. 23/1999
Il Consigliere Regionale prof. Gaetano Fierro ci ha segnalato che:Il Consiglio Regionale con la Legge finanziaria Regionale di fine anno ha abrogato il del 2° comma dell'art. 44 della L.R. 23/1999 che disponeva: "Le norme limitative dell'attività di trasformazione del territorio di cui al precedente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui la Conferenza di pianificazione, sebbene convocata, non si concluda con la formazione del verbale autorizzatorio entro 180 giorni decorrenti dalla data di avvio dei lavori della Conferenza stessa".
Pertanto, con l'abrogazione di tale comma, fermo restando la vigenza delle misure di salvaguardia, è possibile procedere al rilascio di permessi a costruire per interventi edilizi che siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con il Regolamento Urbanistico in caso di formazione (sempre che sia stato convocato la Conferenza di pianificazione) al fine di non compromettere o rendere più onerose l'attuazione, consentendo quindi la realizzazione:
- Di interventi edilizi proposti da soggetti privati assoggettati al rilscio di titolo abilitativo edilizio singolo;
- Di interventi in "zona agricola "E" del D.M. 1444/1968, previa dimostrazione della loro funzionalità dell'attività agricola, mediante l'utilizzo oltre della densità fondiaria massima residenziale = 0,03 mc/mq, anche della densità fondiaria massima per annessi agricola = 0,07 mc/mq
- Di interventi puntuali (palestre, scuole, edifici pubblici, edilizia sociale, ecc.) e/o interventi a rete (strade ecc.) proposti da soggetti pubblici (Ater, Provincia, ecc.)
IL PRESIDENTE
Dott.ing. Michele LAPENNA



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