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- I Principi Generali
- Sui rapporti con l'Ordine
- Sui rapporti con i colleghi
- Sui rapporti con il committente
- Sui rapporti con la collettività e il territorio
I Principi Generali
- L’ingegnere deve esercitare la professione mantenendo una rigorosa condotta morale. La professione dell'ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato e costituisce attività di pubblico interesse.
L'ingegnere è personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettività. - Chiunque eserciti la professione di ingegnere, in Italia, anche se cittadino di altro Stato, è impegnato a rispettare e far rispettare il presente Codice
- Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.
- L’ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali.
L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non aver adeguata potenzialità per l'adempimento degli impegni assunti. - L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le possano svolgere.
L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo.
Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione. - L'ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria abilità a soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione.
- L’ingegnere tenuto all’osservazione del segreto professionale, fatta eccezione per i casi di imminente pericolo per la pubblica o prevista incolumità e per gli altri casi previsti dalle leggi.



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